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09 gennaio 2011

IDV a difesa dei lavorarori precari: entro il 23 gennaio vanno impugnati i contratti di lavoro scaduti prima del 24 novembre e ritenuti illegittimi.

L'Italia dei Valori di Ferrara vuole porre l'attenzione su un aspetto relativo alla legge 183 - il cd "collegato lavoro", entrata in vigore il 24 novembre 2010, di cui si parla poco e che avrà un pesante impatto molto sul futuro di moltissimi lavoratori precari. In base alle nuove disposizioni introdotte da questa legge, infatti, molti lavoratori precari o con contratto "atipico" avranno minori possibilità di far valere i propri diritti e di fronteggiare ciò che a volte è un vero e proprio ricatto dei datori di lavoro. Noi non abbiamo solo deciso di denunciare gli effetti di una norma che penalizza la categoria più fragile di lavoratori, quella cioè dei precari, ma proponiamo una concreta azione di resistenza alla L.183/10 e assistenza legale.
Ma andiamo con ordine.
La legge 183/10 all'art. 32 riduce a 60 giorni il termine per l'impugnazione dei provvedimenti di licenziamento per i quali esiste un sospetto di illegittimità, sia connessa alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro che al termine apposto al contratto. I 60 giorni decorrono dalla comunicazione del licenziamento o dalla scadenza del contratto. Prima della legge 183, l'azione di nullità del termine apposto al contratto poteva essere avviata entro 5 anni e quindi il lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato alla scadenza del contratto non aveva di fatto limiti temporali per intentare una causa legale verso il proprio datore di lavoro per vedersi riconosciuto il proprio diritto. Ora, i tempi per reagire di fronte ad un contratto di lavoro o un atto di licenziamento illegittimo si riducono sensibilmente. L'impugnazione nei termini previsti dalla legge consente al lavoratore l'esercizio dell'azione giudiziaria, entro 270 giorni, nei confronti del proprio datore di lavoro al fine di far accertare dal giudice la vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se, dunque, fino al 24 novembre 2010 l'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro era imprescrittibile, e pertanto il la­voratore illegittimamente assunto a termine e poi "defenestrato" dall'azienda alla scadenza del contratto non aveva limiti temporali per "reagire", d'ora in avanti dovrà inviare una lettera di contestazione della legittimità del contratto di lavoro e entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso, pena l'impossibilità di avviare un'azione giudiziaria finalizzata ad accertare la vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
E' chiaro che nel breve termine di 60 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro difficilmente il precario si attiverà per far valere i vizi del contratto di assunzione, visto che presumibilmente rimarrà in attesa e nella speranza di essere riassunto dal medesimo datore di lavoro. Questa disposizione, quindi, strumentalizza e trasforma in ricatto la speranza di essere richiamato dal proprio datore di lavoro, al fine di far decadere i termini per l'impugnativa e di impedire al lavoratore, una volta presa coscienza di essere stato definitivamente "scaricato" dal datore di lavoro - di poter far valere i propri diritti avanti al Giudice del Lavoro.
Ma c'è soprattutto un aspetto che al,' I.D.V. preme evidenziare; è quello che i contratti di lavoro a tempo determinato scaduti entro la data di entrata in vigore della legge 183 (e cioè il 24 novembre) devono essere impugnati entro la data del 23 gennaio pena la perdita della facoltà di riservarsi un'azione legale di fronte al giudice del lavoro per vedersi riconosciuti i propri diritti in caso di contratto di lavoro a tempo determinato illegittimo. Molti lavoratori precari ignorano questa importante scadenza, il cui rispetto è fondamentale per potersi avvalere successivamente della facoltà di agire in via giudiziaria di fronte al giudice del lavoro.
Quindi, entro il 23 gennaio si deve mandare al datore di lavoro una raccomandata in cui, a seconda dei casi, avviene la "Contestazione del contratto a termine" (per i contratti a tempo determinato), oppure la "Contestazione della qualificazione giuridica del rapporto" (per i contratti atipici senza il preavviso del datore di lavoro), oppure ancora "l'impugnazione del licenziamento" (per i contratti atipici con preavviso del datore di lavoro).
Dopo aver interrotto i termini di decadenza, bisognerà rivolgersi al proprio legale di fiducia o da quello consigliato da un pa­tronato sindacale, per vagliare attentamente se vi sono gli estremi per un'azione legale entro e non oltre 270 giorni dalla impugnazione.
L'I.D.V. mette a disposizione dei lavoratori precari i fac-simile delle comunicazioni di interruzione dei termini decadenziali (scaricabili dal sito www.italiadeivaloriferrara.it oppure ritirandoli presso la sede di Via Ripagrande n.47 a Ferrara - tel.0532.1993266 - info@italiadeivaloriferrara.it).
Inoltre, chi lo desidera può rivolgersi al Dipartimento Lavoro dell'Italia dei Valori, inviando una mail a lavoro@italiadeivalori.it, che in un tempo congruo indicherà al lavoratore un avvocato giuslavorista specializzato e di vagliata professionalità, che ovviamente, condivide le battaglie dell'IDV e che lo assisterà nell'azione giudiziale.
Per scaricare il vademecum e la modulistica clicca qui.

La Segreteria provinciale Italia dei Valori di Ferrara

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